Chi ha diritto al congedo matrimoniale e come ottenere l’assegno? Tutte le informazioni per non rinunciare ad uno dei bonus più attesi.
Il congedo matrimoniale è una misura volta ad aiutare chi decide di convolare a nozze, ma non è rivolta a tutti i lavoratori. L’assegno di congedo matrimoniale è rivolto solo ai casi di matrimonio civile, religioso o nel caso di unione civile.
Si tratta di giorni che il lavoratore può prendersi senza vedere intaccato il suo stipendio, a patto che le nozze non siano state celebrate da più di 30 giorni. Per poter ottenere l’assegno, che verrà erogato dall’INPS o anticipato direttamente dal datore di lavoro, il lavoratore deve essere in possesso di determinati requisiti.
Come succede per ogni congedo, infatti, bisogna essere in possesso di alcuni precisi requisiti per poter usufruire dell’assegno di congedo matrimoniale. Tra questi c’è la tipologia di lavoro, di contratto e la categoria nella quale il lavoratore rientra. Anche il tipo di matrimonio è determinante per stabilire se il richiedente può usufruire dell’assegno. Ma quali sono questi requisiti?
Per poter richiedere l’assegno di congedo matrimoniale bisogna far parte di una di queste categorie: operai, lavoratori a domicilio, dipendenti di aziende artigiane, industriali o cooperative, apprendisti e marittimi di bassa forza. Ad essere esclusi, invece, sono le aziende agricole, gli enti locali o statali, le aziende di lavorazione del tabacco e chi lavora nel commercio, nel credito e nelle assicurazioni.
Per ottenere l’assegno, inoltre, il richiedente non deve essere sposato da più di 30 giorni, deve avere un rapporto lavorativo valido da almeno una settimana e non essere soggetto a malattia sul lavoro o ad altri impedimenti. In caso di disoccupazione, il lavoratore deve poter dimostrare di aver lavorato almeno 15 giorni entro gli ultimi 3 mesi precedenti alla richiesta. In caso contrario l’assegno non può essere erogato.
La cifra dell’assegno di congedo matrimoniale prevede cifre diverse, calcolate sempre in base allo stipendio medio del lavoratore. Il periodo di congedo, invece, ammonta a 7 giorni, retribuiti con somma piena (8 giorni nel caso di lavoratori marittimi). Il congedo va applicato entro i 30 giorni dal matrimonio e non è valido in caso di sola unione religiosa. L’unica proroga può essere applicata solo in casi di reale necessità dell’azienda o del dipendente. In caso di proroga il datore di lavoro non è obbligato ad accettare il congedo nelle nuove date.
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