I regali ricevuti dall’azienda sottostanno a tassazione? E cosa capita se non vengono dichiarati? Risponde l’Agenzia delle Entrate.
I regali elargiti da datori di lavoro e da aziende ai propri dipendenti contribuiscono a comporre il loro reddito? Dunque sono anch’essi soggetti a trattamento fiscale e vanno regolarmente presentati nella dichiarazione dei redditi? Ebbene, è proprio l’Agenzia delle Entrate a fare chiarezza sulla questione attraverso la risposta a istanza di interpello numero 89 diffusa quest’anno.
L’Agenzia ha basato la propria interpretazione su alcuni articoli del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi – a partire dal comma 1 dell’articolo numero 51 che afferma che il reddito di lavoro dipendente “é costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
E tra le erogazioni liberali sono inclusi anche i fringe benefits. Stiamo parlando di compensi erogati in forma non monetaria che alcune aziende, ditte, società e gruppi concedono ai propri dipendenti a mo’ di compendio salariale, come ad esempio un autoveicolo, dispositivi elettronici ed informatici come smartphones, tablets e computer, nonché buoni pasto e svariate forme di polizze di assicurazione.
Anche in questo caso, partiamo da un principio di base, espresso dall’Agenzia delle Entrate nel 2003 attraverso la risoluzione numero 178/E pubblicata il giorno 9 Settembre. Se le “regalie” effettuate (anche dette erogazioni), sono ad esclusivo interesse del datore di lavoro e non costituiscono arricchimento per la lavoratrice ed il lavoratore, allora non concorrono a comporre il reddito imponibile.
Ad esempio, poniamo che un’azienda regali ai propri dipendenti un kit con l’obiettivo di promuovere i propri prodotti tra i parenti, gli amici ed i conoscenti di lavoratrici e lavoratori. In questo caso, pur ricevendo una regalia, l’erogazione risulta ad esclusivo interesse dell’azienda per fini promozionali dunque non va dichiarata.
Inoltre, in base al comma 3 dell’articolo numero 51 del TUIR, i fringe benefits non concorrono a comporre il reddito imponibile entro i limiti stabiliti per l’anno in corso, ovvero 1.000 euro per dipendenti senza figli e 2.000 euro per dipendenti con prole a carico. Entro queste soglie, dunque, i benefici ottenuti dai dipendenti come regali non sottostanno a tassazione e non devono quindi essere presentati nella dichiarazione dei redditi.
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